Normativa di riferimento
Le norme che riguardano il badge di cantiere, la patente a crediti e i dati dei lavoratori, con i link ai testi ufficiali.
Questa pagina riassume le norme e rimanda ai testi ufficiali. Non è un parere legale: la conformità del cantiere resta responsabilità del datore di lavoro e del committente, e CantiereGo è uno strumento che la supporta.
Legge 198/2025 — il badge di cantiere
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, prevede che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, e negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, forniscano ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione: è il badge di cantiere (art. 3, comma 2).
La tessera è quella già prevista dagli artt. 18, comma 1, lettera u), e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della L. 136/2010 (vedi sotto): utilizzata come badge con gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento: vi aggiunge il codice univoco anticontraffazione (circolare n. 1/2026).
Le modalità di attuazione, anche per le misure di controllo e sicurezza nei cantieri, il monitoraggio dei flussi della manodopera con l'impiego di tecnologie e i tipi di informazioni trattate, sono demandate a un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito, tra gli altri, il Garante per la protezione dei dati personali (art. 3, comma 3). Per l'Ispettorato la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è subordinata all'adozione di quel decreto (circolare n. 1/2026).
Fonti
D.L. 19/2024 — la patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti, rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro; ne sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (art. 27, commi 1 e 15, del D.Lgs. 81/2008, come sostituito dall'art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024).
La patente parte da trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno quindici (art. 27, comma 5). I crediti sono decurtati per le violazioni elencate nell'allegato I-bis (commi 6 e 7-bis), e se in quei cantieri si verifica un infortunio mortale o con inabilità permanente l'Ispettorato può sospendere la patente in via cautelare fino a dodici mesi (comma 8). Sotto i quindici crediti le imprese e i lavoratori autonomi non vi possono operare, salvo completare le attività in corso quando i lavori eseguiti superano il 30 per cento del valore del contratto (comma 10).
Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha raddoppiato il minimo della sanzione per chi opera senza patente, o senza il documento equivalente, o con una patente sotto i quindici crediti — una sanzione amministrativa commisurata al valore dei lavori, con un minimo di legge, non soggetta a diffida, oltre all'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi — e ha reso immediate, alla notifica del verbale, le decurtazioni per lavoro nero (art. 27, commi 7-bis e 11, come modificati dall'art. 3, comma 4, del D.L. 159/2025). Il rilascio, la sospensione cautelare, i crediti ulteriori fino al massimo di cento e il recupero dei crediti decurtati sono disciplinati dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132; le indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono nella circolare n. 4/2024 e, per le novità del D.L. 159/2025, nella circolare n. 1/2026.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche quando affida i lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII (art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 81/2008), chiede alle imprese esecutrici la dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto collettivo applicato (lettera b)) e verifica il possesso della patente a crediti — o del documento equivalente o, per le imprese esentate ai sensi dell'art. 27, comma 15, dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III — nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto (lettera b-bis)). Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro la verifica della patente si fa al momento dell'affidamento e riguarda il possesso del titolo, non la veridicità dei requisiti autocertificati dall'impresa. L'omessa verifica dell'idoneità è una contravvenzione (art. 157, comma 1, lettera b)); l'omessa verifica della patente o della SOA è un illecito amministrativo (art. 157, comma 1, lettera c)). L'impresa o il lavoratore autonomo che opera senza patente, o con meno di quindici crediti, ne risponde in proprio (art. 27, comma 11).
CantiereGo registra lo stato e i crediti della patente di ogni impresa: sotto i 15 crediti senza una deroga attiva, o con la patente sospesa o revocata, i badge dei suoi lavoratori diventano rossi. Al committente e al coordinatore l'impresa può rilasciare, per un singolo cantiere, un codice di accesso ispettivo, a scadenza e in sola lettura, che mostra la patente di ogni impresa e lavoratore autonomo del cantiere, con il giorno in cui l'impresa l'ha verificata, l'attestazione SOA dove fonda l'esenzione e il DURC, come l'impresa li ha registrati.
Fonti
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 29 (normattiva)
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 27, testo vigente (normattiva)
- Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, art. 3, testo vigente (normattiva)
- Decreto del Ministero del lavoro 18 settembre 2024, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 4/2024 (PDF)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1/2026 (PDF)
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 (normattiva)
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 157 (normattiva)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 (PDF)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, domande frequenti sulla patente a crediti
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, portale dei servizi: patente a crediti
D.Lgs. 81/2008 — il tesserino di riconoscimento
Nelle attività in regime di appalto e di subappalto il datore di lavoro deve munire i lavoratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera u), e art. 26, comma 8). I lavoratori devono esporla (art. 20, comma 3), e i lavoratori autonomi se ne muniscono per proprio conto, con le proprie generalità (art. 21, comma 1, lettera c)).
La legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 5) aggiunge la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi, l'indicazione del committente. Il D.Lgs. 81/2008 sanziona il datore di lavoro e il dirigente, per ciascun lavoratore, quando il personale non è munito della tessera (art. 55, comma 5, lettera i)), e il lavoratore che non la espone (art. 59, comma 1, lettera b)).
Il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è uno dei requisiti della patente a crediti (art. 27, comma 1, lettera c)): CantiereGo ne registra lo stato e la scadenza per ogni impresa, e un DURC irregolare o scaduto rende rossi i badge dei suoi lavoratori.
Fonti
GDPR e Garante — i dati dei lavoratori
I dati del badge e delle presenze sono dati personali dei lavoratori. L'impresa che usa CantiereGo li tratta come titolare e fornisce ai lavoratori l'informativa dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679; A176lab li tratta per suo conto come responsabile del trattamento (artt. 4 e 28).
L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) regola gli strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori: possono essere installati previo accordo collettivo o, in mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (comma 1). La regola non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (comma 2). In entrambi i casi le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (comma 3). Se una timbratura con posizione rientri nel comma 1 o nel comma 2 lo valuta il datore di lavoro con il proprio consulente: questa pagina non lo dice. CantiereGo mostra nel wallet l'informativa sulla geolocalizzazione prima della prima timbratura con posizione, e non salva mai le coordinate: solo la distanza dal cantiere e la precisione del rilevamento.
Le presenze sono conservate per il periodo che l'impresa imposta, da 5 a 10 anni dalla fine del rapporto di lavoro, con un blocco legale che sospende la cancellazione.
Fonti
SIISL
Il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall'INPS (art. 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 85/2023): è la piattaforma web che consente di accedere a opportunità di lavoro e di formazione.
Il D.L. 159/2025 lo richiama perché prevede che la tessera di riconoscimento sia resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il SIISL (art. 3, comma 2). È citato qui come riferimento normativo: CantiereGo non vi si collega.
Fonti
Fonti lette il 21 ottobre 2026.